IL NUOVO REGISTRO ITALIANO PER IL DIPORTO
Comprare e vendere imbarcazioni
con bandiera italiana
L’Italia è ampiamente riconosciuta per il suo prestigioso ruolo nel settore della nautica da diporto. Le sue splendide coste e i porti storici contribuiscono a questa fama, e non sorprende che il Paese abbia numerosi armatori orgogliosi di esporre la bandiera italiana.
Una peculiarità della bandiera marittima italiana è la presenza dei simboli delle quattro “Repubbliche Marinare”: Venezia, Genova, Pisa e Amalfi, antiche città-stato che hanno avuto un ruolo fondamentale nella storia marittima italiana.
I loro stemmi riflettono il ricco patrimonio navale del paese e il prestigioso passato marittimo dell’Italia. La Repubblica di Venezia è rappresentata dal Leone di San Marco, mentre Genova è simboleggiata dalla croce di San Giorgio; Amalfi ha la croce ottagona su sfondo blu e l’emblema di Pisa raffigura una croce bianca lobata su sfondo rosso
La legislazione marittima italiana prevede una serie di norme e obblighi fiscali il cui rispetto assicura all'acquirente di uno yacht italiano una transazione agevole e conforme al diritto.
Le procedure corrette per una compravendita senza intoppi: la più sicura nei contesti internazionali
Secondo il Codice della nautica, si intendono per imbarcazioni da diporto soggette all’obbligo di iscrizione nei registri quelle con scafo di lunghezza compresa tra 10 e 24 metri.
Se la lunghezza supera i 24 metri, le imbarcazioni vengono classificate come navi da diporto.
Le imbarcazioni da diporto sono registrate in un Archivio Telematico Centrale delle Imbarcazioni da Diporto (ATCN), che sostituisce il Vecchio RID (Registro Italiano del Diporto).
Secondo il codice italiano, qualsiasi unità da diporto con una lunghezza dello scafo superiore a 24 metri è classificata come NAVE DA DIPORTO, distinguendo tra:
• Navi da diporto minori: lunghezza superiore a 24 metri e stazza lorda fino a 500 GT.
• Navi da diporto maggiori: lunghezza superiore a 24 metri e stazza lorda superiore a 500 GT.
La targa delle imbarcazioni italiane è alfanumerica, composta da quattro lettere e quattro cifre.
Il proprietario può scegliere le lettere e i numeri della targa al momento della prima immatricolazione.
Dopo il numero identificativo viene posta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 24 m o la sigla ND nel caso di imbarcazioni di dimensioni superiori (Navi da Diporto).
Nel diporto, i titoli principali sono:
Comandante del diporto, titolo apicale, Capitano del diporto e Ufficiale di navigazione del diporto per la coperta. Direttore di macchina del diporto per il comparto tecnico
La documentazione di una Nave da Diporto dovrà includere:
Licenza di navigazione.
Certificato di sicurezza.
Certificato di stazza.
Dichiarazione di costruzione o provenienza
Licenza di esercizio RTF
Ruolo di equipaggio (necessario per navi maggiori/minori).
Titoli professionali del comandante e dell’equipaggio tecnico
Polizza assicurativa di Responsabilità Civile (RC).
- Dotazioni di Sicurezza conformi alla categoria di navigazione assegnata e includere zattere di salvataggio con obbligo di revisione ogni 2 anni
LA PROCEDURA BUROCRATICA PER LA VENDITA DI UNA NAVE DA DIPORTO ITALIANA PREVEDE :
1 – RICHIESTA DEL NULLAOSTA
2 – FIRMA DELL’ATTO DI VENDITA IDONEO
3 – PROCEDURA DI SBARCO EQUIPAGGIO PRESSO LA CAPITANERIA LOCALE
4 – REGISTRAZIONE DELL’ATTO DI VENDITA E TRASCRIZIONE PRESSO L’UFFICIO DI REGISTRO
5 – RILASCIO DELLA CANCELLAZIONE DEFINITIVA DAI REGISTRI ITALIANI
Per VENDERE O ACQUISTARE un’imbarcazione battente bandiera italiana, prevedendo di dismettere e quindi cancellare la bandiera, occorre presentare preventivamente una richiesta di nulla osta all’Ufficio di iscrizione.
Dopo aver verificato che non esistono gravami, ipoteche o altri vincoli che impediscono la cessione, il Registro telematico rilascia l’ apposito certificato denominato NULLAOSTA;
Ai sensi della legge, il conservatore unico (UCON), effettua l’accertamento previsto dalla legge e accerta l’avvenuto pagamento dei crediti contributivi per l’equipaggio. Il rilascio del NULLAOSTA per la dismissione di bandiera deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. L’archivio telematico oggi ha notevolmente ridotto i tempi di risposta.
ATTO DI VENDITA – Solo dopo aver ricevuto il Nullaosta si potrà procedere alla firma dell’Atto di vendita.
Avremo un atto notarile bilaterale, cioè firmato sia dal venditore che dall’acquirente , per le «navi da diporto» o una dichiarazione di vendita unilaterale con firma autenticata per le imbarcazioni registrate entro i 24 m.
L’Atto di vendita di un’imbarcazione italiana dovrà essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate, previo pagamento di una tassa di registro commisurata alla lunghezza dell’imbarcazione. Se il venditore è un privato le aliquote sono: € 607 (8,01-12 m), € 809 (12,01-18 m), € 1.011 (18,01-24 m) e € 5.055 per navi sopra i 24 m. Se il venditore è una società (soggetto iva) si applicherà solo un’imposta fissa di € 200
Il ruolino di equipaggio è il documento ufficiale, rilasciato dalla Capitaneria di Porto, che certifica la presenza e la composizione dell'equipaggio a bordo di un'unità da diporto o nave da diporto.
Gli estremi del ruolino devono essere registrati nell'Archivio Telematico Centrale della Nautica da diporto (ATCN) e sulla licenza di navigazione.
I contratti di ARRUOLAMENTO DELL’EQUIPAGGIO, obbligatori per le navi da diporto italiane, anche per uso privato (sopra 24 m), devono essere formalmente chiusi con la vendita.
Lo sbarco deve essere registrato presso la Capitaneria di Porto o autorità marittima competente, annotando la chiusura del rapporto di lavoro sui documenti di bordo (come il ruolo dell’equipaggio).
È fondamentale coordinare la data di sbarco con la data della consegna dell’imbarcazione e passaggio di proprietà per evitare sovrapposizioni di responsabilità.
La CANCELLAZIONE DEFINITIVA avviene solo nel momento in cui l’ufficio di registro che ha già rilasciato il nullaosta riceverà l’Atto di vendita debitamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui l’Ufficio del registro riceva l’Atto di Vendita senza aver precedentemente emesso il Nullaosta, emetterà una sanzione al venditore e procederà comunque alla verifica della regolarità contributiva dell’equipaggio. La corrispondenza tra i dati del venditore e dell’imbarcazione (nome, numero di iscrizione, lunghezza, motore) sarà verificata, così come il rispetto degli obblighi fiscali relativi al pagamento dell’imposta di registro, calcolata in base alla lunghezza dell’imbarcazione.
In conclusione, possiamo affermare che la procedura di vendita di un'imbarcazione iscritta nei registri italiani è fortemente vigilata e controllata dalle istituzioni preposte.
L’assidua normativa, che coinvolge soprattutto le navi da diporto italiane e impone a tutte il ruolo dell’equipaggio, garantisce che le transazioni internazionali siano estremamente sicure, tanto da rendere superflue e ridondanti molte delle pratiche documentali richieste a livello internazionale, come l’estratto del titolo di proprietà o le dichiarazioni a titolo personale dei soggetti coinvolti.
NOLEGGIO OCCASIONALE CON BANDIERA ITALIANA –
Fatta eccezione per la frequenza del primo rinnovo del certificato di sicurezza, le norme previste per Navi da diporto italiane ad uso privato e ad uso commerciale sono analoghe.
Per promuovere il turismo nautico, i titolari di unità da diporto con bandiera italiana, siano essi persone fisiche o società non specializzate nel noleggio, inclusi gli utilizzatori in locazione finanziaria possono effettuare noleggi occasionali
Il noleggio occasionale, previsto esclusivamente per imbarcazioni o navi da diporto iscritte nei registri nazionali, non costituisce “uso commerciale dell’unità” e non può avere una durata superiore a 42 giorni. I proventi sono assoggettati a un’imposta sostitutiva del 20%. La scelta comporta, in ogni caso, l’esclusione della detraibilità o della deducibilità dei costi e delle spese sostenuti nell’attività di noleggio.
Per la condotta delle imbarcazioni è sempre richiesto il possesso del previsto titolo professionale marittimo.



